Vendita e somministrazione di bevande alcoliche: circolare del Ministero dell'Interno

A seguito di recenti articoli apparsi sulla stampa in materia di vendita e somministrazione degli alcolici ai minori di 16 anni, si richiama la recente circolare del Ministero dell'Interno in cui si precisa che il divieto di fornire alcolici ai minori di 16 anni riguarda anche la vendita per asporto.

A seguito di recenti articoli apparsi sulla stampa in materia di vendita e somministrazione degli alcolici ai minori di 16 anni, si richiama la recente circolare del Ministero dell'Interno in cui si precisa che il divieto di fornire alcolici ai minori di 16 anni riguarda anche la vendita per asporto.

Si precisa che chiunque effettui la vendita per asporto ha l'obbligo non solo di accertare l'età del cliente, ma anche che questi non appaia affetto da malattia di mente o che non si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità o in stato di ubriachezza.

Il Ministero dell'Interno chiarisce, una volta ancora, che il titolare dell'esercizio (pubblico esercizio o negozio) deve identificare l'età del cliente tramite idoneo documento di riconoscimento. Si tratta non di una identificazione richiesta da un pubblico ufficiale, ma di un onere per ottenere una prestazione che in assenza dell'esibizione del documento deve essere rifiutata (art. 187 regolamento di esecuzione TULPS).

Da quanto sopra deriva anche il divieto di vendere alcolici tramite distributori automatici.

Presso le sedi Ascom sono ancora disponibili i cartelli che richiamano tale argomento.

     
              


Info:  Dr. Riccardo Pederneschi   Tel. 0434.549416     E-mail: sindacale@ascom.pn.it

Pubblicazione 20 dicembre 2011
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