Dal 27 settembre 2026 è in vigore l’obbligo di esporre il nuovo Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità. La disposizione del Codice del consumo introduce un nuovo strumento informativo per rendere più chiari e riconoscibili i diritti dei consumatori in caso di difetti dei beni acquistati.
L’obbligo interessa, in generale, tutte le attività commerciali che vendono beni al consumatore finale, indipendentemente dal settore merceologico. È previsto anche per le imprese che effettuano vendite attraverso siti internet o altre interfacce online.
Un modello unico per tutta l’Unione europea
L’Avviso armonizzato è un cartello informativo standardizzato a livello europeo. Ricorda ai consumatori che i beni acquistati sono coperti da una garanzia legale di conformità di almeno due anni e riassume i principali diritti riconosciuti in caso di difetti di conformità.
Gli esercenti devono utilizzare il modello ufficiale, senza modificarne gli elementi previsti dalla normativa.
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Il modello è disponibile attraverso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Come esporre l’avviso nei negozi fisici
Nei punti vendita, il cartello deve essere collocato in una posizione chiaramente visibile, ad esempio vicino alla cassa. In particolare:
- Formato: dimensione non inferiore all’A4, se stampato.
- Modello: utilizzo della versione ufficiale senza modifiche.
- Leggibilità: testo chiaramente leggibile e QR code facilmente scansionabile.
- Stampa: consentita sia a colori sia in bianco e nero.
Cosa devono fare le attività che vendono online
Anche il commercio elettronico è interessato dal nuovo obbligo. In questo caso, l’avviso deve essere reso disponibile direttamente sull’interfaccia utilizzata per la vendita e deve essere visualizzato a colori.
Avviso armonizzato ed etichetta “GARAN”: le differenze
La nuova disciplina prevede anche un’etichetta armonizzata denominata “GARAN”, che è uno strumento distinto dall’Avviso sulla garanzia legale.
L’etichetta riguarda esclusivamente i prodotti per i quali il produttore offre gratuitamente una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, riferita all’intero bene.
In questi casi, il produttore mette a disposizione le informazioni necessarie e il venditore, una volta ricevute, le comunica al consumatore attraverso l’etichetta armonizzata prevista per lo specifico prodotto.
L’obbligo relativo all’etichetta “GARAN” non riguarda quindi indistintamente tutti i commercianti, ma è legato alla presenza di una specifica garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
Le attività commerciali sono invitate a verificare le modalità di esposizione dell’Avviso armonizzato e ad adeguarsi alle indicazioni previste.