Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso in data 29 luglio 2013 una nota in merito alla possibilità o meno di un soggetto di poter essere nominato ''preposto in più attività di somministrazione alimenti e bevande'', posizione lievemente modificata rispetto al passato per effetto del parere n. 557/PAS/U/012491 del Ministero dell'interno del 16 luglio 2013.
Detto parere è relativo alla necessità o meno del possesso dei requisiti professionali previsti dal Dlgs 147/2012 (correttivo Direttiva servizi) per i preposti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed alla corretta interpretazione degli articoli 8 e 93 del TULPS a cui sono soggette tali attività, in quanto l'autorizzazione (oggi SCIA) per la somministrazione vale anche quale licenza di Polizia ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.
Si ricorda che l'art. 8 del TULPS stabilisce che "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione".
L'articolo 93 del Tulps prevede la possibilità di condurre il pubblico esercizio per mezzo di un rappresentante.
Dall'insieme dei chiarimenti forniti dalle Amministrazioni deriva il seguente quadro riassuntivo:
1) Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- il titolare dell'attività o il suo rappresentante non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali dell'articolo 71, comma 6, del d.lgs 59/2010 qualora sia presente un preposto in possesso dei medesimi requisiti ;
- poiché l' articolo 8 del TULPS pone il principio di personalità della licenza di polizia, da ciò deriva che il titolare dell'attività o il suo rappresentante sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede fatte salve assenze temporanee per comuni esigenze.
Si precisa che, come sostenuto anche precedentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, "da un punto di vista formale, non esiste una specifica disposizione che impedisca, la nomina quale delegato di un soggetto che sia già titolare di altro pubblico esercizio di somministrazione. Tuttavia poichè l'autorizzazione per la somministrazione vale anche quale licenza di Polizia ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per effetto del disposto dell'articolo 8 del medesimo testo, vige l'obbligo della conduzione personale di tali tipi di licenza. Pertanto fattivamente il delegato dovrà garantire la propria presenza nel locale durante l'orario di attività. L'assenza del delegato comporta la violazione all'articolo 8 del TULPS sanzionata ai sensi dell'articolo 17 bis del medesimo testo."
2) Per le attività commerciali
- il preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse anche per più esercizi;
- il preposto può non essere sempre presente;
- il preposto può non essere legato contrattualmente al titolare di autorizzazione, ma la qualifica di "preposto" deve essere effettiva e non solo nominalistica. Ciò implica che la nomina a preposto sia corredata dal possesso dei connessi poteri e delle responsabilità attinenti l'esercizio dell'attività e non limitata esclusivamente al possesso dei requisiti professionali.