Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha affidato alla SIAE funzioni di vigilanza e controllo anche sull’IVAdovuta in caso di intrattenimenti e spettacoli.
La Siae, con la Convenzione del 2009, si è impegnata a svolgere attività di cooperazione con le sedi periferiche per il reperimento e acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’IVA dovuta dai soggetti che svolgono attività di intrattenimento (soggetta ad imposta sugli intrattenimenti e ad IVA) e di spettacolo (soggetta solo ad IVA).
La Siae può quindi legittimamente acquisire:
- per le attività alberghiere e ricettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni spettacolistiche nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, gli incassi lordi delle giornate in cui sono organizzate attività di spettacolo;
- per le attività alberghiere e ricettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni di intrattenimento nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, la quota parte degli incassi lordi ascrivibile all’attività di intrattenimento.
Le attività alberghiere e ricettive che non diano seguito alle richieste di invio di dati da parte della SIAE potranno essere assoggettate ad ispezioni documentali. Tra i poteri conferiti dall’Agenzia dell’Entrate alla SIAE c’è anche la possibilità di controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle prestazioni di servizi accessori, e la possibilità di ispezione documentale.
L’ispezione documentale ha per oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali destinati all’esercizio dell’attività, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, così come previsto dall’art. 52 del DPR 633/1972.