Differimento al 20 agosto 2013 dei termini per il versamento dei contributi INPS

I versamenti contributivi che hanno scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

I versamenti contributivi che hanno scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.


Per quanto riguarda l'INPS il differimento riguarda tutti i versamenti da effettuare  con il modello F24 e F24EP e comprende anche i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.


Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto.

Pubblicazione 23 luglio 2013
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