Il 13 dicembre è entrato in vigore il regolamento UE sulla sicurezza generale dei prodotti.

L’obiettivo è di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea e andando incontro anche al rispetto del principio dello “Stesso mercato, stesse regole”.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE.

 

Oltre agli obblighi previsti trasversalmente per tutti gli operatori economici (in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato), il Regolamento dettaglia quelli principali e specifici che devono seguire:

  • Fabbricanti;
  • Rappresentanti autorizzati;
  • Importatori; Distributori;
  • Fornitori di servizi di logistica;
  • Fornitori di un mercato online.

Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il Fabbricante, a cui seguono a cascata le responsabilità degli altri operatori economici.

 

Tra gli obblighi previsti per i Distributori ricordiamo quello di controllare il prodotto e:

  • verificare presenza e conformità dell’etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto);
  • le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto;
  • utilizzo corretto dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”;
  • verificare presenza di denominazione ed indirizzo del produttore o dell’importatore per il fabbricante extra UE;
  • verificare la presenza di numero tipo, lotto o serie per identificazione del prodotto;
  • verificare che il fornitore operi nel rispetto del Regolamento;
  • vietare la commercializzazione di prodotti non conformi.


Novità importanti per chi vende on-line (con e-commerce) che sarà equiparato a chi vende off-line:

  • occorre il rispetto dei requisiti obbligatori in tema di etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto);
  • le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto;
  • utilizzo corretto dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”;
  • l’indicazione dei riferimenti completi (con indirizzo) del fabbricante o, se il fabbricante non è stabilito nella UE, dell’operatore economico interessato;
  • la pubblicazione delle informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore;
  • qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

 

Federazione Moda Italia – Confcommercio mette GRATUITAMENTE a disposizione degli Associati importanti indicazioni per la realizzazione di un timbro ad hoc.

Si consiglia alle imprese del dettaglio Moda di apporlo sulle copie commissioni e conferme d’ordine al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore o di inserire l’immagine del in calce alla mail/pec di conferma dell’ordine, affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda per il mercato interno siano corredate da etichette scritte almeno in italiano ed a norma.

 

L’apposizione del timbro testimonia, infatti, l’attenzione e la buona condotta dell’operatore commerciale che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

 

I nostri uffici restano a disposizione per inviare agli Associati l’immagine da apporre sul timbro o per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

 

 

Pubblicazione 20 dicembre 2024
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