Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali: slitta al 31 Marzo 2025.

Il Consiglio dei Ministri – lo scorso 9 dicembre – nell’ambito dell’approvazione del Decreto Milleproroghe ha previsto il rinvio di tre mesi dell’obbligo assicurativo – per le imprese italiane – dai danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. La scadenza originaria era il 31 dicembre 2024 ed è stata prorogata al 31 marzo 2025.

Il rinvio dei termini era quasi scontato, considerato che ad oggi non è ancora entrato in vigore il Decreto attuativo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha licenziato lo scorso 13 novembre, si attende solo il via libera della Corte dei Conti.

E’ stata la Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) art. 1 – commi da 101 a 111 – ad introdurre l’obbligo assicurativo per tutte le imprese per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’obbligo riguarda :

  • tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese
  • le imprese con sede legale all’estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese
  • le imprese individuali
  • le società di persone
  • le società a responsabilità limitata

a stipulare una specifica polizza assicurazione dai danni causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni che si verificano sul territorio nazionale a copertura di possibili danni diretti alle immobilizzazioni materiali come:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali.

 

Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  • sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  • frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.



Pubblicazione 16 dicembre 2024
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