Bonus Chef: credito d'imposta fino a 6000 euro per i cuochi professionisti - presentazione domanda entro il 3 aprile 2023.

Vi ricordiamo che è in scadenza quanto previsto dal Decreto del 29 novembre 2022 recante le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza di ammissione all’agevolazione a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica (attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero) fino alle ore 15.00 del 3 aprile 2023.


E'utile precisare che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. In altri termini, non vi sarà alcun click day e nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione, l’importo concedibile a ciascun soggetto sarà ridotto proporzionalmente, sulla base del numero di istanze pervenute, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.

Le istanze per accedere al c.d. bonus chef di cui all’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 potranno esser presentate, esclusivamente in via telematica fino al 3 aprile 2023.


La misura prevede la concessione di un credito d’imposta (max 6.000 euro) in favore di cuochi professionisti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 prestino (o abbianoprestato) la loro attività (sia come dipendenti che come autonomi) presso alberghi e attività di ristorazione anche connessa ad aziende agricole, a parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Lavoratori dipendenti (con regolare contratto di lavoro subordinato), sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0), presso imprese con codice ATECO prevalente:

  • 55.10.00 – alberghi;
  • 56.10.11 - ristorazione con somministrazione;
  • 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

Il provvedimento in oggetto (art. 3, comma 7, lett. d) precisa che in sede di istanza il richiedente dovrà allegare, tra l’altro, la documentazione dalla quale sia possibile desumere che il soggetto abbia effettivamente prestato attività lavorativa presso l’impresa alberghiera o di ristorazione nel periodo sopra indicato e dunque:

  • nel caso di lavoratori dipendenti, il/i contratto/i di lavoro subordinato;
  • nel caso di lavoratori autonomi, la/le fattura/e emessa/e per la prestazione del servizio di cuoco professionista.

Si ricorda, inoltre, che l’intervento prevede la concessione di un credito d’imposta - nella misura massima di 6.000 euro per ciascun istante – pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 relative:

  • all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari (il Decreto Direttoriale all’art. 4, comma 2, precisa quali sono le classi energetiche considerate elevate ai fini dell’ammissibilità delle spese effettuate);
  • all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Pubblicazione 27 marzo 2023
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