Ordinanza Ministero della Salute 22 febbraio 2022 – Disciplina degli ingressi in Italia

Con Ordinanza del 22 febbraio 2022, il Ministero della Salute ha modificato la disciplina relativa agli ingressi in Italia delle persone provenienti da uno Stato estero, prescrivendo, a partire dal prossimo 1° marzo e fino al 31 marzo 2022 nuovi adempimenti

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45/2022, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 che produrrà effetti a partire dal prossimo 1° marzo e fino al 31 marzo 2022 – recante “nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.


Il Provvedimento prevede una nuova disciplina degli ingressi nel territorio italiano delle persone provenienti da Stati esteri, stabilendo, contestualmente, che cessino di applicarsi, sempre a partire dal prossimo 1° marzo, le disposizioni previste dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 28 settembre, 22 ottobre e 14 dicembre del 2021, e l’Ordinanza del 27 gennaio 2022.


Diversamente dalla disciplina previgente, che si basava su cinque elenchi di Paesi per i quali venivano previste differenti misure, l’Ordinanza in oggetto prevede che, qualunque sia il Paese estero di provenienza, l’ingresso sul territorio nazionale sia consentito, sempreché non insorgano sintomi da Covid-19, alle seguenti condizioni (cfr. art. 1):

  • presentazione del Passenger Locator Form;
  • esibizione, in formato digitale o cartaceo, di una delle certificazioni verdi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 – c.d. “green pass base” - o di altra certificazione equipollente. Occorre quindi esser muniti di un certificato attestante l’avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un test molecolare (72 ore) o antigenico rapido (48 ore);
  • in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al punto precedente, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico alla fine di tale periodo.


Il Provvedimento precisa che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti ad alcun adempimento.


L’art. 2 dell’Ordinanza stabilisce alcune ipotesi derogatorie, per le quali è sufficiente la sola presentazione del Passenger Locator Form, sempre a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19.

È questo il caso, tra gli altri:

  • dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (comma 1, lett. c);
  • di chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena di 5 giorni, seguito da test molecolare o antigenico (comma 1, lett. e);
  • delle persone che rientrino nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. f);
  • della permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. g). In questo caso, e in quello di cui al punto precedente, non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.


L’art. 4, inoltre, prevede l’esenzione, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.


Per completezza, sembra utile ricordare che, per quel che concerne l’ingresso delle persone provenienti da uno Stato estero presso servizi e attività – come i Pubblici Esercizi – per i quali è previsto l’obbligo del super green pass, rimane fermo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2022:

  • qualora tali soggetti siano in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, l’accesso ai servizi e alle attività di cui sopra è consentito, previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore);
  • l’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • anche coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, possono accedere ai predetti servizi e attività, previa effettuazione di un tampone (con la stessa validità temporale di cui sopra).


Conseguentemente alle novità introdotte con l’Ordinanza in commento, FIPE ha aggiornato il “Vademecum Certificazioni Verdi Covid-19 nei P.E.” , che sintetizza le principali regole concernenti le certificazioni verdi nei Pubblici Esercizi e i relativi profili giuslavoristici.

Pubblicazione 24 febbraio 2022
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