Controlli sanitari sugli alimenti - la scadenza del 31.1.2013

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2013 le imprese alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008 devono presentare all’Azienda Sanitaria Locale, come per gli anni precedenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la non assoggettabilità all’applicazione del decreto, o con cui, in caso contrario, comunicano i quantitativi fatturati nell’anno 2012, provvedendo quindi al pagamento della relativa tariffa.

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2013 le imprese alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008 devono presentare all’Azienda Sanitaria Locale, come per gli anni precedenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la non assoggettabilità all’applicazione del decreto, o con cui, in caso contrario, comunicano i quantitativi fatturati nell’anno 2012, provvedendo quindi al pagamento della relativa tariffa.


Tra gli operatori obbligati al pagamento e alla presentazione dell’autocertificazione rientrano:
- le imprese alimentari che svolgono attività produttiva (produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, ecc.) e che nel 2012 hanno realizzato più del 50% del fatturato tramite vendite all’ingrosso (cioè vendite a ristoranti, bar, negozi, strutture della grande distribuzione, scuole e asili, case di riposo, ecc.);
- gli stabilimenti nei quali si effettua deposito di prodotti alimentari;
- gli stabilimenti nei quali si effettua esclusivamente attività commerciale all’ingrosso o nei quali la vendita all’ingrosso risulti in percentuale superiore al 50% rispetto alla vendita al dettaglio.

 

SOGGETTI TENUTI ALLA SOLA AUTOCERTIFICAZIONE
Le imprese alimentari assoggettate al pagamento nel 2012 che, a seguito della riduzione del fatturato derivante derivante dalle vendite all’ingrosso al di sotto del 50%, sono quest’anno esentate dal relativo pagamento, devono inoltrare l’autocertificazione dichiarando la loro non assoggettabilità.

 


SOGGETTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO:
Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto le seguenti attività: produttori primari;
1. attività d i vendita esclusivamente al dettaglio;
2. attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio, ecc.);
3. attività di ristorazione collettiva (non i centri di cottura, che sono soggetti al Decreto);
4. le attività produttive (pasticcerie, panifici, ecc.) con vendita diretta esclusiva al consumatore;
5. gli imprenditori agricoli di cui  all’art. 2135 del codice Civile per l’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Tali soggetti non sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione, né, ovviamente, a effettuare il pagamento.

 

MODALITA’ E TERMINI DEL VERSAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Le tariffe sono suddivise in tre fasce (fascia A – euro 400; fascia B – euro 800; fascia C – euro 1.500, a cui si aggiungono, laddove previste, le maggiorazioni di legge), in base al volume di produzione/commercializzato che l’impresa attesta nell’autocertificazione.
Nel caso di attività iniziativa nel corso dell’anno di riferimento, l’importo va calcolato in dodicesimi.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio p.v. e le autocertificazioni, una volta compilate, andranno presentate o inviate all’Azienda Sanitaria entro lo stesso termine.
La causale da indicare è la seguente: D.Lgs. 194/2008 – Contribuzione anno 2013.
L’autocertificazione, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento (ove dovuto), dovrà pervenire all’Unità Operativa distrettuale dell’A.S.L. di pertinenza, tramite consegna diretta o lettera raccomandata a.r..

Pubblicazione 24 gennaio 2013
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