Con l’art. 22 della Legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53/2021, il Parlamento italiano ha conferito al Governo la delega per l’adozione di un decreto legislativo che dia attuazione, nel rispetto di determinati principi e criteri in essa dettati, alla normativa contenuta nel richiamato provvedimento europeo. Tuttavia, tale Decreto legislativo non è stato ancora adottato e, dunque, al momento, le disposizioni della Direttiva non risultano applicabili nel territorio nazionale.
A tal proposito, con gli obiettivi di agevolare le operazioni di interpretazione e attuazione della Direttiva, e di favorire un’applicazione il più possibile armonizzata della stessa all’interno dei diversi ordinamenti nazionali, la Commissione europea ha approvato apposite linee guida – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 7 giugno – di cui il Governo terrà conto nell’elaborazione del Decreto legislativo delegato.
Chiarito il punto sull’attuale non applicabilità delle disposizioni, appare utile fornire un quadro sul contenuto della Direttiva destinata a diventare vincolante anche nel nostro Paese. Sul punto giova anzitutto ricordare che la stessa persegue l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di alcuni prodotti di plastica monouso sull’ambiente e di promuovere il passaggio verso un’economia circolare volta ad adottare un modello di produzione e consumo che implichi condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Con queste finalità, la normativa europea differenzia la disciplina a seconda delle diverse tipologie di prodotto di plastica monouso e, per quanto di maggiore interesse per il settore, dispone:
- Art. 4 - Riduzione del consumo
La disposizione prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché, entro il 2026, si possa conseguire una consistente e duratura riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso indicati nella parte A dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, e contenitori per alimenti con determinate caratteristiche). Occorre segnalare che nella legge delega (art. 22, L. n. 53/2021), il Parlamento ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell’elaborazione del Decreto delegato, che le misure relative alla riduzione del consumo dovranno includere anche i bicchieri di plastica monouso. - Art. 5 - Restrizioni all’immissione sul mercato
La norma prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e dei prodotti in plastica oxodegradabile. - Art. 14 - Sanzioni
L’articolo stabilisce che gli Stati membri prevedano un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo applicabile come conseguenza della mancata ottemperanza alle disposizioni nazionali adottate in attuazione della Direttiva.
Per le restanti disposizioni – in particolare l’art. 6 sui requisiti dei prodotti, l’art. 7 sui requisiti di marcatura e l’art. 9 in tema di raccolta differenziata - si rinvia alla lettura della Direttiva allegata.