INPS - modalità di fruizione del congedo COVID-19

L’INPS, con messaggio n. 1621/2020, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del congedo COVID-19, pari a 15 giorni, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed alle compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

L’INPS, con messaggio n. 1621/2020, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del congedo COVID-19, pari a 15 giorni, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed alle compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.


Sono evidenziate in particolare le condizioni di incompatibilità rispetto:

  • la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore
  • il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
  • il congedo parentale
  • i riposi giornalieri della madre o del padre
  • a cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
  • gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa


L’Istituto chiarisce inoltre le situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19 rispetto:

  • la malattia
  • la maternità / paternità
  • il lavoro agile
  • le ferie
  • l’aspettativa non retribuita
  • il part-time e lavoro intermittente
  • indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
  • la chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
  • i permessi per assistere figli con disabilità


Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel documento allegato.

Pubblicazione 16 aprile 2020
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Area lavoro circolari | Coronavirus

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