Definiti termini e modalità trasmissione dati per la vendita di beni tramite piattaforme digitali

Con Provvedimento 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica (art. 13, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”).

Con Provvedimento 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica (art. 13, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”).

 

In particolare l’Agenzia ha precisato che i dati da trasmettere previsti dal Decreto crescita (denominazione, numero unità vendute, totale dei prezzi di vendita):

  • sono trasmessi attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate;
  • al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • per la trasmissione dei dati i soggetti passivi possono avvalersi di intermediari abilitati;
  • la trasmissione è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del Decreto (30 giugno 2019);
  • la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.

 

 

Fonte Notiziario Seac

Pubblicazione 01 agosto 2019
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