Vogliamo segnalare a tutti gli associati che negli ultimi tempi sono stati intensificati i controlli presso le aziende o le attività ambulanti, da parte della Guardia di Finanza e da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali controlli sono finalizzati soprattutto alla verifica della corretta emissione degli scontrini fiscali.
Pertanto si ricordano alcune regole da seguire che possono ridurre fin dall’origine eventuali contestazioni o che possono favorire successivamente la difesa del contribuente:
- Poiché non è obbligatorio che il cliente conservi lo scontrino nelle vicinanze dell’esercizio, che lo stesso non è più sanzionabile e che sempre con maggior frequenza gli stessi clienti non ritirano lo scontrino fiscale e che tutto questo ingenera frequenti malintesi con i verificatori, per quanto possibile INSERIRE LO SCONTRINO FISCALE NELLA BUSTA DELL’ACQUISTO EFFETTUATO;
- può capitare che il cliente abbia ritirato solo lo scontrino non fiscale della bilancia e non quello regolarmente emesso dal registratore di cassa o che indichi verbalmente l’entità dell’acquisto effettuato; in altri casi si verificano difformità di orario tra il registratore di cassa e la bilancia non fiscale, oppure orari non aggiornati nel registratore di cassa, oppure differenze di totali per l’acquisto, avendo praticato degli sconti al cliente stesso; è opportuno quindi, anche se non obbligatorio, chiamare il tecnico e ALLINEARE GLI ORARI SU OGNI APPARECCHIO CHE EMETTA SCONTRINI FISCALI O NON FISCALI;
- nel verbale redatto dai verificatori esiste una parte relativa alle “dichiarazioni del contribuente”: in tale spazio l’organo verificatore HA L’OBBLIGO DI INDICARE LE ESATTE PAROLE FORMULATE DAL CONTRIBUENTE IN SUA DIFESA. Pertanto è consigliabile essere il più dettagliati e precisi possibili nel formulare le proprie dichiarazioni difensive, indicando cosa è realmente successo e legando, se del caso, in maniera univoca e incontestabile l’emissione dello scontrino al numero e ora dello stesso o di quanto risulta dal giornale di fondo. Ricordate che la difesa si può successivamente fare solo tramite documentazione o tramite le Dichiarazioni rese in sede di emissione del processo verbale. Sentite il vostro consulente fiscale se avete necessità in sede di verifica prima che il verbale venga chiuso.
Ricordate che le osservazioni al processo verbale possono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dello Statuto del Contribuente, entro 60 gg. dalla redazione dello stesso, periodo nel quale non può essere emesso l’atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle sanzioni, che quindi non vengono mai riscosse dall’organo verificatore.
- Dopo quattro infrazioni alla mancata emissione dello scontrino fiscale nell’arco di un quinquennio, anche se pagate regolarmente, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura dell’esercizio per un periodo dai tre giorni ad un mese. Attualmente la stessa Direzione, in caso di prima chiusura, tende ad irrogare la sanzione accessoria minima di tre giorni.
Info: Rag. Marco Zadro Tel. 0434.549449 - e-mail: fiscale@ascomservizi.pn.it
Decreto Ministeriale del 30/03/1992
Titolo del provvedimento:
Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.112.
art. 8 - Caratteristiche dello scontrino fiscale.
Testo:
L'art. 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:
1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
3) dati contabili:
3.1 corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche;
3.2 eventuali subtotali;
3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi
cauzionati;
3.4 totale dovuto;
3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.
I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:
3.6 ammontare del versamento;
3.7 resto;
4) data, ora di emissione e numero progressivo;
5) logotipo fiscale, realizzato in conformità del modello di cui all'allegato B al presente decreto; numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore.
Le indicazioni dello scontrino fiscale debbono essere riportate nell'ordine di cui al precedente comma con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) l'importo di cui alla voce 3.4 deve essere preceduto dalla dicitura "totale" con evidenziazione grafica differenziata; tale dicitura non deve comparire su altre righe dello scontrino;
b) la voce 3.6 può essere articolata secondo le specifiche di Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria del Dipartimento per le politiche fiscali Decreto Ministeriale del 30/03/1992versamento;
c) la voce 3.7 deve essere riportata se e' presente la voce 3.6, il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura "resto";
d) la data deve essere espressa in uno dei seguenti formati: GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;
e) l'ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm.
Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato:
1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio;
2)l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o
imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto;
6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
7) il numero degli scontrini non fiscali; 8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri; 9) la data e l'ora di emissione;
10) il numero dei ripristini fiscali;
11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale; 12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali".
Nel giornale di fondo debbono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al n. 5) del primo comma, nonché, all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai
numeri 3) e 4) dello stesso comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. Vi deve inoltre risultare il contenuto degli scontrini emessi nella fase di apprendimento pratico dell'apparecchio di cui al punto 2.l1 del decreto ministeriale 19 giugno 1984.
Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo scontrino stesso che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.".