Definiti specifici esoneri obbligo invio telematico corrispettivi

Con Decreto MEF 10 maggio 2019, in attesa di pubblicazione, sono stati definiti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Decreto MEF 10 maggio 2019, in attesa di pubblicazione, sono stati definiti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare il Decreto ha stabilito che il nuovo obbligo non si applica:

  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, di cui all’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (tabaccai, giornalai, produttori agricoli in regime speciale, ecc…);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.


Inoltre, fino al 31 dicembre 2019, sono esclusi dall’obbligo quei soggetti che hanno un volume d’affari di corrispettivi non superiore all’1% del volume d’affari complessivo relativo al 2018. Rientrano in questa fattispecie gli imprenditori che generalmente emettono fattura ed hanno un punto vendita al dettaglio che risulta marginale, e i gestori di distributori di carburante che, oltre alle cessioni di carburanti per motori, effettuano operazioni marginali soggette all’obbligo di certificazione (ad esempio autolavaggio).

Pubblicazione 17 maggio 2019
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