Antiriciclaggio commercialisti: approvate le regole tecniche

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” che detta le regole tecniche in materia di antiriciclaggio.

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” che detta le regole tecniche in materia di antiriciclaggio.

 

In particolare sono state emanate tre regole tecniche, rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aventi ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

 

- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

 

Le disposizioni contenute nel documento in oggetto saranno vincolanti a partire da fine luglio 2019.

Pubblicazione 25 gennaio 2019
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