No a supplementi di prezzo per l'uso di carte di debito/credito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la comunicazione che si allega, riafferma il principio secondo cui è vietato applicare ai consumatori un sovrapprezzo per l’uso di specifici strumenti di pagamento

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce la vigenza del divieto di applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento, secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.

 

In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.

Pubblicazione 18 dicembre 2018
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