Obbligo di chiusura degli sercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

Art. 29 della L.R. 29/2005

Ricordiamo che è entrato in vigore dal 1° ottobre 2016 l’obbligo di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa così come previsto dall’art. 29 della L.R. 29/2005.

Poiché la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata in merito alla legittimità, viene confermato, anche per il tramite della stampa, che l’articolo 29 della L.R. 29/2005 è ufficialmente in vigore e di conseguenza le prossime giornate previste di chiusura obbligatoria  saranno:


16 APRILE (PASQUA)

17 APRILE (LUNEDI’ DELL’ANGELO)

25 APRILE (ANNIVERSARIO LIBERAZIONE)

1° MAGGIO (FESTA DEL LAVORO)
 

Considerato che la sanzione amministrativa minima applicata è di € 6.000,00 e può salire, a seconda della metratura sino ad € 36.000,00, Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla chiusura obbligatoria.

Sono escluse dall’applicazione della norma le seguenti categorie di esercizi: Farmacie, Rivendite di generi di monopolio, Esercizi interni alle strutture ricettive, Punti vendita della stampa quotidiana e periodica, Esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento, Librerie, Impianti di distribuzione carburante, Spacci artigianali e industriali, Autoconcessionarie in occasione di campagne promozionali, Rivendite di fiori.

Tali obblighi, inoltre, non sono applicati nei Comuni di Tramonti di Sotto, Claut, Frisanco e Clauzetto per i quali la Regione FVG ha concesso la deroga.

Qualora dovessero esserci nel frattempo novità in merito all’impugnazione del Governo, sarà premura della scrivente Associazione comunicarvelo tempestivamente.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento in merito (Dr. Riccardo Pederneschi – tel. 0434.549416).

- mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite.
All’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;
- incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia eserciata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.
Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate sono emanate dall’Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.
È previsto infine che l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convezioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

AUMENTO PREU – Art. 6
La misura del PREU relativo:
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.

 RIDETERMINAZIONE BASE ACE – Art. 7
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto
esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.
Analogamente per i soggetti IRPEF l’agevolazione ACE:
- per il 2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza

 

Pubblicazione 13 aprile 2017
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