Alcolici vietati ai minori di 18 anni

Si segnala che sulla G.U.del 20.2. 2017 è stato pubblicato il D.L. 20.2.2017 n. 14 che, all’art. 12 comma 2, prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, che disponeva tale divieto solo per la vendita.

Si segnala che sulla G.U.del 20.2.2017 è stato pubblicato il D.L. 20.2.2017 n. 14 che, all’art. 12 comma 2, prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, che disponeva tale divieto solo per la vendita.

Si evidenzia che tale divieto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. e cioè il 20 febbraio u.s.

Il decreto, modificando la normativa precedente, sancisce definitivamente e non più in via interpretativa il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, allineandosi di fatto a quanto sostenuto da sempre da Fipe - Confcommercio.


Il divieto è ora posto in via normativa e le eventuali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.000,00 euro. Qualora il fatto fosse commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro con sospensione dell'attività per tre mesi.

 

Pubblicazione 03 marzo 2017
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